Descrizione
Titolari concessioni posteggi mercati
Oggetto: RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO PRESSO L’AREA MERCATALE CITTADINA PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31/12/2020 – ART. 181, COMMA 4 BIS, DELLA L. 17/7/2020, N. 77, DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25/11/2020 E.G.R PIEMONTE N. 1-2555 DEL 14/12/2020.
INOLTRO MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241, del 07/08/1990, ss.mm.ii. si comunica che è stato dato avvio d'ufficio, da parte del Comune di Fara Novarese — Servizio Suap e Commercio — al procedimento per il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative ai mercato del Giovedì in recepimento e nel rispetto di quanto disposto:
• dall'art. 181, comma 4bis, del D.L. 19/05/2020, n. 54 (Misure urgenti in materia di salute. sostegno al lavoro all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19), convertito, con modificazioni, nella L. 17/07/2020, n. 77 che prevede espressamente ”Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020 se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79, del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
• dalle linee guida emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, in attuazione del sopra citato art. 181, c. 4-bis del Decreto legge n. 34/2000, convertito dalla Legge n. 77/2020;
• dalle disposizioni di cui alia D.G.R. 14/12/2020, n. 1—2555 con la quale la Regione Piemonte ha recepito le sopra citate linee guida ministeriali, disponendo le indicazioni regionali relative alle modalità procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, ivi comprese le concessioni di posteggio ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica da parte dei produttori agricoli di cui all’allegato B del medesimo provvedimento;
Si informa che:
a) le concessioni di posteggio sono rinnovate a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione sia che la conduca direttamente sia che l'abbia in gestione temporanea;
b) la verifica dei requisiti per il rinnovo avrà ad oggetto:
• il controllo del mantenimento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 10 bis e 10 ter della L.R. 12.11.1999, n. 28 ss.mm.ii.;
• la verifica dell'iscrizione ai registri camerali quali impresa attiva nella tipologia di attività per cui e stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
• la verifica della sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento del V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche). Sarà ritenuto regolare anche il soggetto che abbia ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;
c) in caso di verifica della sussistenza dei suddetti requisiti la concessione di posteggio sarà rinnovata per la durata di anni dodici con scadenza al 31 dicembre 2032;
d) nel caso in cui dalle verifiche emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione rilasciata oggetto di procedura di rinnovo;
e) il numero massimo di concessioni di cui lo stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:
• se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, lo stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
• se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, lo stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
f) nelle more della conclusione delle procedure amministrative sarà consentito agli operatori economici di proseguire nell'esercizio dell'attività.
Al fine di procedere alle verifiche d'ufficio della permanenza dei requisiti richiesti, i titolari delle concessioni di posteggio dovranno compilare e restituire al Comune di Fara Novarese - Ufficio Suap e Commercio (suap@pec.unionenovarese2000.it) il modulo allegato alla presente contenente la dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il 02/03/2021. In caso di società dovrà essere compilata una dichiarazione sostitutiva per ognuno dei legali rappresentanti.
Distinti saluti.
Fara Novarese, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Commissario Fabrizio Munaron
Oggetto: RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO PRESSO L’AREA MERCATALE CITTADINA PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31/12/2020 – ART. 181, COMMA 4 BIS, DELLA L. 17/7/2020, N. 77, DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25/11/2020 E.G.R PIEMONTE N. 1-2555 DEL 14/12/2020.
INOLTRO MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241, del 07/08/1990, ss.mm.ii. si comunica che è stato dato avvio d'ufficio, da parte del Comune di Fara Novarese — Servizio Suap e Commercio — al procedimento per il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative ai mercato del Giovedì in recepimento e nel rispetto di quanto disposto:
• dall'art. 181, comma 4bis, del D.L. 19/05/2020, n. 54 (Misure urgenti in materia di salute. sostegno al lavoro all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19), convertito, con modificazioni, nella L. 17/07/2020, n. 77 che prevede espressamente ”Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020 se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79, del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
• dalle linee guida emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, in attuazione del sopra citato art. 181, c. 4-bis del Decreto legge n. 34/2000, convertito dalla Legge n. 77/2020;
• dalle disposizioni di cui alia D.G.R. 14/12/2020, n. 1—2555 con la quale la Regione Piemonte ha recepito le sopra citate linee guida ministeriali, disponendo le indicazioni regionali relative alle modalità procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, ivi comprese le concessioni di posteggio ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica da parte dei produttori agricoli di cui all’allegato B del medesimo provvedimento;
Si informa che:
a) le concessioni di posteggio sono rinnovate a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione sia che la conduca direttamente sia che l'abbia in gestione temporanea;
b) la verifica dei requisiti per il rinnovo avrà ad oggetto:
• il controllo del mantenimento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 10 bis e 10 ter della L.R. 12.11.1999, n. 28 ss.mm.ii.;
• la verifica dell'iscrizione ai registri camerali quali impresa attiva nella tipologia di attività per cui e stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
• la verifica della sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento del V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche). Sarà ritenuto regolare anche il soggetto che abbia ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;
c) in caso di verifica della sussistenza dei suddetti requisiti la concessione di posteggio sarà rinnovata per la durata di anni dodici con scadenza al 31 dicembre 2032;
d) nel caso in cui dalle verifiche emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione rilasciata oggetto di procedura di rinnovo;
e) il numero massimo di concessioni di cui lo stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:
• se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, lo stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
• se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, lo stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
f) nelle more della conclusione delle procedure amministrative sarà consentito agli operatori economici di proseguire nell'esercizio dell'attività.
Al fine di procedere alle verifiche d'ufficio della permanenza dei requisiti richiesti, i titolari delle concessioni di posteggio dovranno compilare e restituire al Comune di Fara Novarese - Ufficio Suap e Commercio (suap@pec.unionenovarese2000.it) il modulo allegato alla presente contenente la dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il 02/03/2021. In caso di società dovrà essere compilata una dichiarazione sostitutiva per ognuno dei legali rappresentanti.
Distinti saluti.
Fara Novarese, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Commissario Fabrizio Munaron
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Ultimo aggiornamento pagina: 12/02/2021 13:24:11